Dal punto di vista fiscale, la deducibilità IRES e IRAP del costo di un piano di stock option/stock grant deliberato fino al 2024, anche per le imprese OIC adopter, tiene conto della derivazione rafforzata ai sensi dell'art. 6 del DM 8.6.2011 a cui consegue la deducibilità del costo secondo competenza.
In questo caso, l'assegnazione di tali strumenti rappresentativi di capitale costituisce una forma di ulteriore remunerazione dell'opera prestata dai dipendenti. Inoltre, in caso di piani di stock option a favore di dipendenti di società controllate, i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in base all'IFRS 2 incrementano il costo della partecipazione ai fini IRES.
Le leggi di bilancio 2025 e 2026 hanno modificato la deducibilità del costo passando dalla competenza alla cassa sia per i piani equity settled (deliberati dal 2025 e seguenti) che per quelli cash settled (deliberati nel solo 2026).
Con decorrenza dalle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio 2025, il co. 6-bis all'art. 95 del TUIR stabilisce che i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, ovvero con azioni di altre società del gruppo, sono deducibili al momento dell'assegnazione (consegna dei titoli all'amministratore o al dipendente). Quindi, al momento dell'assegnazione sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati ai dipendenti delle controllate a seguito di tali operazioni.