La sentenza della Cassazione n. 8482, depositata il 4 aprile, è tornata a occuparsi delle modalità con le quali va espressa l’opzione per l’imposizione sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR per le operazioni di riorganizzazione aziendale.
Nel caso giunto a sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che la compensazione contabile tra le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di alcuni beni e il disavanzo emerso per effetto di una fusione inversa non rappresenta comportamento concludente suscettibile di esprimere la volontà di beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori valori; in sede di rettifica dell’imponibile tali maggiori valori vanno quindi assoggettati alle ordinarie aliquote IRES e IRAP, e non all’imposta sostitutiva, da quanto emerge non versata.
Le motivazioni della sentenza vanno nel senso per cui la compensazione (indebita) non può risultare indice della volontà della società di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, quanto piuttosto dell’intenzione della stessa di ridurre le plusvalenze imponibili utilizzando una componente di natura patrimoniale (il disavanzo di fusione) priva di rilievo fiscale.
Nel giudizio non viene menzionata la disposizione che regola la materia, rappresentata dall’art. 1 comma 4 del DM 25 luglio 2008, ai sensi della quale l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta, fatto che in sé avrebbe potuto indirizzare il giudizio a sfavore della società ricorrente: nella recente sentenza n. 3259/2026, ad esempio, la stessa Cassazione ha stabilito che non soltanto l’omesso versamento, ma anche il versamento tardivo, di tale prima rata fa decadere l’avente causa dell’operazione straordinaria dai benefici, senza che la violazione possa essere sanata con il ravvedimento.