La sentenza della Cassazione 8.4.2026 n. 12802 annulla con rinvio la condanna per dichiarazione fraudolenta ex art. 3 del D.lgs. 74/2000, chiedendo al giudice di merito di rivalutare gli indici di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 13 co. 3-ter del D.lgs. 74/2000.
In particolare, in presenza di una progressiva estinzione del debito mediante rateizzazione, il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato può essere ritenuto quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto, laddove i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito tributario.