L'art. 1 co. 138-139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA, relativa alle operazioni permutative e alle dazioni in pagamento: non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).
Al fine di preservare gli assetti negoziali che si erano formati secondo la disciplina previgente, l'art. 1 del DL 38/2026 prevede che:
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le citate disposizioni in materia di base imponibile IVA si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2026;
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sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente a tale giorno, nonché quelli adottati in conformità all'art. 1 co. 138 della L. 199/2025 dall'1.1.2026 al 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026). Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.