La Cass. 18.12.2025 n. 33119 ha affrontato la questione dell'inefficacia dei pagamenti per compensi professionali relativi alla predisposizione di un piano di ristrutturazione economico - finanziaria dell'impresa.
La Suprema Corte ha "sciolto il nodo" se il pagamento a professionisti per l'attività svolta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione possa essere esente da revocatoria ai sensi dell'art. 166 co. 3 lett. a) o lett. g) del D.lgs. 14/2019.
I pagamenti per consulenze professionali rese nell'ambito di operazioni di ristrutturazione dei debiti non rientrano nelle esenzioni da revocatoria, se non è provata la diretta strumentalità della prestazione con l'accesso a un procedimento e, conseguentemente, tali pagamenti sono soggetti a tale azione, potendosi agevolmente presumere la scientia decoctionis da parte del consulente "soggetto qualificato".
Il provvedimento assume rilevanza poiché ridimensiona la protezione delle prestazioni professionali "preconcorsuali", in quanto l'attività, anche se funzionale a un accordo di ristrutturazione volto al risanamento, non è automaticamente protetta da revocatoria e, pertanto, l'approccio restrittivo della Cassazione esclude la sussistenza di una "zona franca" generalizzata.