Il debito derivante dalla rottamazione dei ruoli può essere dilazionato in 54 rate, l'ultima delle quali scade nel 2035.
Dall'1.8.2026 spettano, sulle somme dilazionate, gli interessi al tasso del 3% (art. 1 co. 84 della L. 199/2025).
Può accadere che il contribuente abbia interesse o addirittura necessità di estinguere il debito dilazionato in via anticipata, ad esempio per fruire dei benefici penali (che postulano il pagamento di tutte le somme entro termini più ristretti, vedasi gli artt. 13 e 13-bis del D.lgs. 74/2000).
In questo caso, è bene prendere contatto con l'Agente della riscossione per appurare come estinguere le rate residue in unica soluzione, verificando se occorre o meno corrispondere gli interessi del 3% sull'intero periodo.