La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10.4.2026 n. 9008, conferma la sentenza di merito che aveva qualificato come cessione d'azienda la cessione (di una parte) del magazzino pneumatici di una società, negando, così, la detrazione IVA alla cessionaria.
Secondo la Corte la cessione di magazzino era avvenuta nel contesto di una contestuale operazione di cessione d'azienda tra le stesse parti. Trattandosi di IVA, l'accertamento può avvenire, secondo la Corte, guardando all'operazione complessiva, senza incorrere nei limiti dell'art. 20 del DPR 131/86. Ad avviso della Corte, infatti, trattandosi di imposte aventi presupposti impositivi diversi, IVA e registro applicano regole diverse anche in sede di accertamento e nonostante il principio di alternatività IVA-registro,
D'altronde, secondo la Corte anche applicando l'art. 20 del DPR 131/86, si sarebbe giunti alle medesime conclusioni, posto che nello stesso atto di cessione d'azienda si trovava l'espresso riferimento alla contestuale cessione di magazzino realizzata tra le stesse parti: non era, quindi, necessario fare riferimento ad elementi extratestuali per riqualificare l'atto in cessione aziendale.