Gli emendamenti al documento OIC 32 rilasciati in bozza l'1.4.2026 e sottoposti a pubblica consultazione fino al 31.5.2026, riguardano principalmente:
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i derivati usati gestionalmente per coprire il rischio di prezzo. In particolare, viene prevista la classificazione delle variazioni del fair value degli strumenti finanziari derivati che, pur non essendo designati di copertura, vengono usati gestionalmente al fine di coprire il rischio di prezzo in una nuova e specifica voce del Conto economico, denominata "B.6-bis - Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile". In tale voce dovranno essere classificati anche gli utili e le perdite riferibili alla componente inefficace della copertura, ove quest'ultima riguardi flussi finanziari relativi a operazioni impattanti sulla differenza fra il valore e i costi della produzione;
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i contratti relativi a elettricità prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, viene precisato che non si considera come derivato il contratto che prevede l'obbligo di acquistare energia elettrica, per consumo proprio e direttamente da un impianto che la produce da fonti rinnovabili; se si è obbligati a rivendere l'energia elettrica, quando non direttamente utilizzata, il contratto si considera come derivato ove si prevede che, nel complesso, il quantitativo di elettricità in eccesso, che verrà rivenduta, sarà superiore a quello dell'energia utilizzata.