Il modello IRAP 2026 e le relative istruzioni non prevedono righi particolari nei quali indicare le spese di trasferta e rappresentanza indeducibili dalla base imponibile per la mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità introdotti dagli artt. 1 co. 82 della L. 207/2024 e 1 co. 9 del DL 84/2025.
Al riguardo, si ritiene che l'eventuale importo indeducibile debba essere riportato con il codice residuale "99"
all'interno del rigo:
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IC51, per le società di capitali;
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IP37, per le società di persone che calcolano l'IRAP in base al bilancio;
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IE26, per gli enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in via non prevalente.
Per le società di persone in regime naturale, invece, in assenza di pagamento tracciabile, l'ammontare non deducibile delle spese di trasferta non andrà indicato tra i costi deducibili nel rigo IP6.