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Accantonamento per oneri diversi da quelli espressamente previsti – utilizzo del fondo e la deducibilità (Norma di comportamento AIDC n. 236/2026)

Pubblicato il 16 aprile 2026 Sole24Ore, Eutekne

Secondo la norma di comportamento AIDC 16.4.2026 n. 236, il fondo per rischi e oneri formato con accantonamenti non dedotti ex art. 107 co. 4 del TUIR, al momento del suo utilizzo - se effettuato in modo diretto secondo le prescrizioni del documento OIC 31, cioè senza transito a Conto economico - dà diritto a una corrispondente variazione in diminuzione dell'imponibile, quando sussistono i requisiti per la deducibilità del componente negativo sottostante.
Se, invece, il fondo per rischi e oneri formato con accantonamenti non dedotti viene ridotto o eliminato, perché
risulta parzialmente o totalmente eccedente, con rilevazione a Conto economico di un componente positivo di
reddito, dà diritto a una corrispondente variazione in diminuzione, in quanto non rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 co. 1 del TUIR.
In caso di conferimento d'azienda fiscalmente neutrale ex art. 176 del TUIR, il diritto all'effettuazione della variazione in diminuzione compete, a fronte dell'utilizzo diretto del fondo oppure della sua riduzione/eliminazione per eccedenza, al conferitario, sia per i fondi per rischi e oneri già presenti nel compendio aziendale conferito, sia per i fondi iscritti ab origine dal conferitario.

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