L'art. 1 co. 42 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha eliminato la facoltà di rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa per la generalità dei beni interessati; la stessa rimane invece valida, secondo le regole in vigore per il passato, nel caso di cessione d'azienda e di cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche (art. 86 co. 4 del TUIR). La novità si applica, per espressa previsione normativa, alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 "solare"). Ai fini dell'individuazione del momento di realizzo, per i soggetti che non applicano il principio di derivazione rafforzata, trovano applicazione le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Diversamente, nell’ambito della derivazione rafforzata, ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene in aderenza alle risultanze del Conto economico. Nel caso delle cessioni di beni, non dovrebbero comunque crearsi disallineamenti rispetto ai soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata, in quanto le regole contabili, legate al trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, tendono a coincidere, nella loro declinazione pratica, con quelle definite dall'art. 109 del TUIR, legate alla data di consegna/spedizione o di stipulazione dell'atto o alla successiva data di trasferimento del diritto di proprietà.