Con l'ordinanza 12.3.2026 n. 5680, la Cassazione ha confermato che, ai fini della determinazione del pro rata di detrazione IVA, è possibile qualificare un'attività esente come accessoria o occasionale rispetto a quella principale dell’impresa facendo riferimento a una pluralità di elementi, guardando l'attività concretamente svolta, in termini di dimensione economica e di frequenza relativa, e senza limitarsi all'oggetto sociale. Nel caso di specie, la società accertata aveva effettuato un finanziamento intercompany il quale aveva generato rilevanti proventi finanziari. Riteneva di dover escludere dal calcolo del pro rata, ai sensi dell'art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72, gli interessi attivi (per i quali vige il regime di esenzione IVA), sostenendo il carattere occasionale del finanziamento rispetto alle operazioni imponibili poste in essere, nonché l'assoluta unicità e non ricorrenza dell’operazione finanziaria. La Cassazione ha, invece, valorizzato la rilevante dimensione economica dell'attività finanziaria posta in essere dalla società, unitamente alla frequenza delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti finanziati, concludendo per l'inclusione degli interessi attivi nel calcolo del pro rata.