Si analizza il caso della scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c. della stabile organizzazione in Italia di una società scissa non residente che, post scissione, possiede la partecipazione nella società beneficiaria residente in via “diretta", anziché per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia. L’Autore osserva che la lett. b) del co. 15-ter.1 dell'art. 173 del TUIR stabilisce espressamente che, in questi casi, il patrimonio netto, che si forma in capo alla società beneficiaria residente (newco o preesistente) per effetto della scissione, ha natura fiscale di riserva di capitali solo per la parte di essa che non è utilizzata per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal co. 9 dell'art. 173 del TUIR, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione della società scissa non residente. In sintesi:
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se nel fondo di dotazione della stabile organizzazione non sono presenti riserve in sospensione d'imposta, anche in questo particolare caso di scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c. vale la regola generale della natura fiscale di riserva di capitali dell'intero patrimonio netto della società beneficiaria derivante dalla scissione;
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se nel fondo di dotazione della stabile organizzazione sono invece presenti riserve in sospensione d'imposta, in questo particolare caso di scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c. il patrimonio netto della società beneficiaria derivante dalla scissione deve essere prioritariamente utilizzato per ricostituire tali riserve in sospensione d'imposta e solo per l'eventuale eccedenza assume natura fiscale di riserva di capitali.