La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 21.4.2026 n. 10480, ha stabilito che a connotare la società di fatto (non riconoscibile) è l'esistenza di un "fondo comune”. Occorre, cioè, che tutti i soci partecipino all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, con conferimenti tesi a costituire un patrimonio "comune" - sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (ex art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (ex artt. 2270 e2305 c.c.) - attribuendo, per tal via, solidità alla decisione di condividere il rischio; seppure le operazioni figurino compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. La società di fatto rappresenta, quindi, un fenomeno economico "alternativo" rispetto a quello della società irregolare. In quest'ultima, infatti, a presentare rilievo è il fatto che nei rapporti esterni ci sia l'esteriorizzazione del vincolo sociale; occorre cioè l'idoneità della condotta ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza di una società.