L'ordinanza Cass. 21.4.2026 n. 10456 è intervenuta sull'inerenza ex art. 109 del TUIR e la deducibilità delle consulenze addebitate dalla propria società controllante per rapporti di "service infragruppo", regolati da scritture private. Si afferma che non può reputarsi sufficiente, ai fini della deduzione del costo di consulenza infragruppo, una mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l'assenza di personale qualificato presso la società cliente. Si ritiene, invece, che occorra la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento (in tal senso, anche Cass. 13.2.2025 n. 3750). Pertanto, non si considerano sufficienti l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite e la fatturazione dei corrispettivi, ma devono anche emergere specificamente quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.