Anche per le holding di partecipazione, dal 2024 la residenza fiscale è assegnata valutando i nuovi criteri:
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della sede di direzione effettiva, rappresentata dalla "continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso";
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della gestione ordinaria in via principale, intesa quale il "continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”.
In particolar modo per le holding meno strutturate e per le holding statiche, occorrerebbero indicazioni maggiormente chiare e oggettive per i casi in cui:
Se sussistono fenomeni di doppia residenza, la loro risoluzione è demandata ai criteri stabiliti in base alle singole Convenzioni (in genere sede di direzione effettiva per i Trattati più risalenti e accordo tra Amministrazioni per quelli più recenti).