A partire dal 29.4.2026, ai sindaci delle spa quotate non si applicheranno più i limiti alla responsabilità dei sindaci parametrati ai compensi annuali percepiti. Il nuovo art. 154 co. 1 del D.lgs. 58/98, infatti, include, per mano dell'art. 6 co. 1 lett. pp) n. 1 del D.lgs. 47/2026, anche il secondo comma dell'art. 2407 c.c. tra quelli non applicabili alle spa quotate. Questa non applicabilità viene estesa anche ai sindaci delle spa con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione. Il nuovo art. 151.2 del D.lgs. 58/98 (inserito dall'art. 6 co. 1 lett. ii) del D.lgs. 47/2026), infatti, stabilisce che "i componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile".