Ai fini della determinazione del reddito di capitale in caso di "liquidazione" della partecipazione, il costo fiscalmente riconosciuto è individuato dall'art. 47 co. 7 del TUIR nel "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni quote annullate", senza alcuna specificazione ulteriore. L’Autore osserva che la norma nulla dispone per i casi in cui il socio non abbia pagato per l'acquisto o la sottoscrizione, perché ha ricevuto le azioni o quote per atto gratuito tra vivi o mortis causa. Quindi, si ritiene che delle due ipotesi sotto, si debba sceglierne una:
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non essendoci alcun prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione, il socio già donatario o erede realizza un reddito di capitale ex art. 47 co. 7 del TUIR pari all'intero ammontare percepito a titolo di liquidazione della partecipazione;
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integrando il (carente sul punto) dato letterale dell'art. 47 co. 7 del TUIR con una interpretazione di carattere sistematico, il socio già donatario o erede realizza un reddito di capitale ex art. 47 co. 7 del TUIR pari alla sola eccedenza percepita rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al donante, oppure rispetto al valore della partecipazione alla data della successione.
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.10.2019 n. 441 propone un'impostazione poco convincente, posto che esclude la possibilità di assumere il valore della partecipazione alla data della successione e però ammette di tenere conto del costo fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius, sulla falsa riga della partecipazione ricevuta per atto gratuito tra vivi.