L'ordinanza Cass. 29.4.2026 n. 11695 è intervenuta sul requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso ex art. 87 co. 1 lett. b) del TUIR ai fini della participation exemption. Si osserva che il criterio per l'allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante "non è solo quello della durevolezza dell'investimento, ma, soprattutto, della destinazione strategica attribuita dagli amministratori". Qualora la partecipazione al capitale in un'altra impresa costituisca un investimento motivato da meri intenti speculativi, o comunque destinato a un disinvestimento nel breve periodo, la relativa iscrizione deve dunque essere effettuata tra le poste dell'attivo circolante. Viceversa, l'allocazione tra le immobilizzazioni presuppone una strategia volta a una detenzione duratura della partecipazione.