La Cassazione, nella sentenza 21.4.2026 n. 10620, ha affermato che qualora l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di uno tra i coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni dev'essere compiuta in relazione al singolo patrimonio di costui e non a quello complessivo dei condebitori messi insieme. L'azione revocatoria, pur essendo di per sé uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, è propedeutica alla richiesta di pagamento dell'intero, sicché, se il creditore intende chiedere l'intero a uno solo dei coobbligati solidali, ha interesse a conservare il patrimonio di costui e non quello degli altri condebitori. Inoltre, quanto al presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria, consistente nella conoscenza effettiva da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore, la Suprema Corte ha chiarito che questa non può essere ricavata dal principio dell'irrilevanza dell'ignoranza o dell'erronea interpretazione della legge. In particolare, nel caso di specie i giudici di legittimità hanno escluso che l'erronea convinzione dei soci fideiussori circa la non autonomia del patrimonio della società in accomandita (e la conseguente possibilità per la banca creditrice di soddisfarsi sui beni residui della società stessa) potesse arrecare uno svantaggio ai con debitori convenuti in revocatoria