Notizia

Prolungato fino a 12 mesi dal rientro in servizio lo sgravio per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità

Pubblicato il 27 aprile 2026 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

L’INPS, con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha specificato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo del 50%, previsto per le aziende con meno di 20 dipendenti e per le aziende in cui operano lavoratrici autonome che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e dei lavoratori in congedo, può essere esteso anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore sostituita/o e fino al compimento del primo anno di età del bambino o per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento o, in caso di sostituzione di lavoratrici autonome, per un periodo massimo di 12 mesi. 
Il prolungamento delle agevolazioni è ammesso a prescindere da eventuali differenze di qualifiche tra sostituto/a e sostituito/a e dal numero di lavoratori/lavoratrici impiegati/e, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. In sostituzione del lavoratore/della lavoratrice in congedo, possono essere assunti anche più lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, purché la somma dell’orario di lavoro sia pari o inferiore a quello del lavoratore/della lavoratrice sostituito/a. In caso di superamento, il beneficio non spetta, neppure in misura parziale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).