L’INPS, con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha specificato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo del 50%, previsto per le aziende con meno di 20 dipendenti e per le aziende in cui operano lavoratrici autonome che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e dei lavoratori in congedo, può essere esteso anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore sostituita/o e fino al compimento del primo anno di età del bambino o per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento o, in caso di sostituzione di lavoratrici autonome, per un periodo massimo di 12 mesi.
Il prolungamento delle agevolazioni è ammesso a prescindere da eventuali differenze di qualifiche tra sostituto/a e sostituito/a e dal numero di lavoratori/lavoratrici impiegati/e, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. In sostituzione del lavoratore/della lavoratrice in congedo, possono essere assunti anche più lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, purché la somma dell’orario di lavoro sia pari o inferiore a quello del lavoratore/della lavoratrice sostituito/a. In caso di superamento, il beneficio non spetta, neppure in misura parziale.