In esito all'entrata in vigore delle novità apportate dal D.lgs. 47/2026 (attuativo della c.d. Legge capitali), sembra aggravarsi la posizione degli amministratori privi di deleghe muniti di specifiche competenze. L'art. 9 co. 1 lett. f) del D.lgs. 47/2026, infatti, ha riscritto l'art. 2381 c.c. e introdotto il nuovo art. 2381-ter c.c., rubricato "Informazione consiliare". I commi 1 e 3 del nuovo art. 2381-ter c.c. ripropongono il testo del previgente ultimo comma art. 2381 c.c. Il nuovo comma 4, invece, afferma: "nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto”. Secondo le indicazioni della relazione illustrativa, la modifica in questione sarebbe finalizzata ad aumentare il livello di diligenza degli amministratori privi di deleghe nel valutare l'adeguatezza di tali informazioni con riguardo alle materie in cui essi dispongano di "specifiche expertise”. In presenza di tali competenze, quindi, appare decisamente difficoltoso ricondurre l'atteggiamento psicologico nel campo della colpa, irrilevante ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale.