Per la Cass. 5.4.2026 n. 8487, la responsabilità solidale del cessionario di cui all'art. 60-bis del DPR 633/72 (riguardante le cessioni individuate dal DM 22.12.2005) per mancato pagamento dell'IVA ad opera del cedente ha natura giuridica diversa dal disconoscimento della detrazione dell'IVA in capo al cessionario, laddove sia presente una frode IVA(inesistenza soggettiva).Quindi, in caso di inesistenza soggettiva riguardante i beni indicati nel DM 22.12.2005 è legittimo che l'Agenzia delle Entrate proceda sia alla richiesta di pagamento dell'IVA nei confronti del cedente, sia alla richiesta di pagamento di quella stessa IVA al cessionario sia, sempre nei confronti di quest'ultimo, al disconoscimento della detrazione.