Le biciclette, incluse le e-bike (biciclette a pedalata assistita), non sono soggette alle specifiche regole di deducibilità previste per gli autoveicoli dall'art. 164 del TUIR. Le e-bike, definite dall'art. 50 del D.lgs. 285/92, in presenza di determinati requisiti, come "velocipedi", non possono essere qualificate come veicoli stradali a motore e, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 41/2026, i relativi costi non sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 164 del TUIR, non essendo tali veicoli espressamente richiamati da quest'ultima disposizione. Secondo la risposta a interpello 41/2026, il costo relativo alle e-bike destinate ad uso aziendale (ad esempio, utilizzate per gli spostamenti all'interno dello stabilimento aziendale) è, in linea di principio, totalmente deducibile (senza le limitazioni dell'art. 164 del TUIR), fermo restando il rispetto del generale principio di inerenza di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR.