Anche se, ai sensi dell'art. 54-bis co. 1 del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze relative ai soli beni mobili strumentali, secondo le istruzioni ai modelli REDDITI sono imponibili le plusvalenze relative ad immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009. Relativamente a tali periodi d'imposta, infatti, la L.296/2006 aveva ammesso, in via transitoria, la deduzione degli ammortamenti. Non sono imponibili neppure le plusvalenze relative agli immobili acquisiti fino al 14.6.90, per i quali è prevista la deducibilità delle relative quote di ammortamento (cfr. circ. CNDCEC 4.6.2010 n. 19/IR, § 4). L'Autore osserva come, guardando al dato letterale, sarebbe legittimo non tassare nemmeno le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009; inoltre, sarà da verificare la tenuta, in sede contenziosa, della tesi delle istruzioni.