La Cass. 18.5.2026 n. 14783 ha confermato che i principi espressi dalla Cass. SS.UU. 11.5.2018 n. 11533 (secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve ammettersi anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva e, quindi, anche laddove - per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi) operano anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario, per la sua derivazione dalla nozione di reddito d'impresa, il principio di inerenza dei costi (Cass. 27.9.2018 n. 23278).
Nel caso di specie, avente per oggetto interventi su un immobile detenuto in locazione per lo svolgimento dell'attività propria della società contribuente, secondo la Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale non si era attenuta a quanto sopra esposto, in quanto aveva ritenuto che le spese di manutenzione non fossero deducibili, nell'ambito del reddito d'impresa, perché di natura straordinaria, sicché ultimo beneficiario delle medesime era esclusivamente il locatore. Sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, è del tutto irrilevante che la spesa sia di natura ordinaria o straordinaria. Ai fini della deducibilità, occorre verificare la natura strumentale dell'immobile all'attività d'impresa e l'inerenza dei costi rispetto a detta ultima.