La Corte di Cassazione, nella sentenza 20.5.2026 n. 15245, afferma che l'art. 69 co. 1 del D.lgs. 231/2007, introdotto dall'art. 5 co. 2 del D.lgs. 90/2017, nel riconoscere il principio del "favor rei" anche con riguardo alle violazioni in materia di contanti, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative. Pertanto:
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le norme più favorevoli, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del "favor rei" prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione;
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occorre procedere ad un giudizio comparativo finalizzato a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione e quello previsto all'esito delle ultime modifiche normative;
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la comparazione deve fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e considerando i criteri di graduazione della sanzione come precisati dal D.lgs. 90/2017;
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la rivalutazione deve necessariamente essere effettuata dal giudice di merito al quale è da rinviare la decisione.