Nell'ordinanza n. 15396/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della L. 1815/39 traggono la loro disciplina, in primo luogo, dalla volontà delle parti. Di conseguenza, ove i patti associativi facciano rinvio, per tutto quanto non espressamente contemplato, alle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni, è a tali norme che si deve fare riferimento per regolamentare i rapporti tra l'associazione e gli associati.
In considerazione di ciò, è stata confermata la sentenza di merito che, in presenza di tale pattuizione, aveva stabilito che nulla spettasse al professionista receduto dall'associazione professionale a titolo di liquidazione della partecipazione ai sensi dell'art. 24 u.c. c.c. La norma - dettata con riguardo alle associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle non riconosciute - dispone, infatti, che gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.