stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce una presunzione di conformità al principio di parità retributiva e di trasparenza, ferma restando per i lavoratori la possibilità di dimostrare la sussistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori.
Ai fini della determinazione delle retribuzioni, il datore di lavoro può adottare, ad integrazione di quanto previsto dal contratto collettivo, sistemi di classificazione professionale e di valutazione ulteriori, a condizione che gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l’attuazione dei citati sistemi di inquadramento e classificazione retributiva.
L’informativa resa ai lavoratori all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), costituisce modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, per quanto riguarda l’accessibilità, da parte dei lavoratori, ai criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo applicato e i relativi criteri di determinazione.