In conformità alla normativa per la protezione dei dati), per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, le informazioni in oggetto possono essere fornite con modalità che saranno individuate con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
I datori di lavoro che occupano almeno 100 dipendenti sono obbligati a verificare l’esistenza o meno di un divario retributivo di genere, tramite la raccolta di specifici dati da trasmettere ad un apposito Organismo di monitoraggio. Nello specifico, i dati oggetto di comunicazione sono quelli relativi a:
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il divario retributivo di genere;
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il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
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il divario retributivo mediano di genere;
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il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;
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la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
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la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo;
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il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori/lavoratrici ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.
Se il datore di lavoro occupa:
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fino a 99 dipendenti, il report è facoltativo;
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da 100 a 149 dipendenti, il report andrà trasmesso entro il 7 giugno 2031 e, successivamente, ogni tre anni;
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da 150 a 249 dipendenti, il report andrà trasmesso entro il 7 giugno 2027 e, successivamente, ogni tre anni;
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oltre 250 dipendenti, il report andrà trasmesso entro il 7 giugno 2027 e, successivamente, ogni anno.