Da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 96/2026, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono inoltre soggetti all’obbligo di effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei propri lavoratori qualora le informazioni sulle retribuzioni rivelino una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori e:
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il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
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il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.
Il datore dispone quindi di sei mesi dalla comunicazione dei dati per correggere il divario. Decorso tale termine senza intervento adeguato, la valutazione congiunta diviene obbligatoria.
Le violazione dei diritti derivanti dal Decreto in esame sono sanzionata ai sensi degli artt. da 36 a 41-bis del Codice delle Pari Opportunità: in caso di contenzioso giudiziario, il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, la rimozione degli effetti e il risarcimento del danno o, in caso di inottemperanza, l’applicazione di un’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a 6 mesi, con onere della prova in capo al convenuto (il datore di lavoro) sull’insussistenza della discriminazione.