Il Decreto Legislativo 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2026, ha dato attuazione alla previsione della Direttiva circa il permesso unico, modificando la già vigente normativa nazionale. Nel dettaglio, per l’ingresso in Italia del cittadino straniero e l’ottenimento del permesso di soggiorno la procedura ha una durata fissata in totali 90 giorni.
Il termine per l’ottenimento del nulla osta al lavoro al datore di lavoro è sempre di 60 giorni, mentre il termine per il rilascio del permesso unico in caso di primo ingresso in Italia da parte della Questura passa da 60 a 30 giorni dal completamento della domanda, e non dalla mera presentazione della richiesta.
Per il rinnovo dei permessi e per i permessi ordinari per cui non è richiesto il nulla osta, il termine passa da 60 a 90 giorni, mentre per la presentazione della richiesta di rinnovo da parte del cittadino straniero il termine è innalzato da 60 a 90 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno.
In fase di richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno permane l’obbligo del versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine per il rilascio da parte dell’autorità competente, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge.