I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
Con Circolare 28 maggio 2026, n. 25, l’INAIL ha fornito le istruzioni necessarie per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2026.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è il cd. “minimale” previsto ex lege n. 638/1983 e n. 389/1989 è pari per il 2026 ad euro 58,13.
Sono escluse le retribuzioni convenzionali cd. “speciali” per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e le retribuzioni convenzionali stabilite con legge (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part-time, lavoratori dell’area dirigenziale). I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti, come pure i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali.
Limiti minimi più elevati sono indicati nelle tabelle dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.