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Il datore di lavoro che non adotta le misure volte a preservare la salute del lavoratore lo deve risarcire.

Pubblicato il 09 giugno 2026 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

Un autista di linea chiedeva il risarcimento del danno differenziale al datore di lavoro per via dell’infarto subito in servizio. In giudizio veniva accertata la responsabilità della società, vista l’insalubrità dell’ambiente di lavoro: l’autista era infatti costretto a turni estenuanti di 12-13 ore al giorno con frequente ricorso allo straordinario, oltre all’utilizzo di mezzi obsoleti senza servosterzo e privi di climatizzazione e riscaldamento condotti su percorsi impervi e montani. La società veniva quindi condannata a risarcire i danni, cui seguiva la proposizione di ricorso in Cassazione deducendo la sussistenza di malattie pregresse in capo al lavoratore che avrebbero contribuito al verificarsi dell’infarto e la presenza di stress extra-lavorativo, riconducibile all’attività politica intensa svolta dall’autista. La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, respinge il ricorso richiamando il principio per cui la responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l’omessa predisposizione di misure volte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenendo conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Ora, nel caso di specie, l'accertato utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici e l'imposizione di turni sistematicamente superiori all'orario contrattuale integrano pienamente la colpa datoriale, indipendentemente dall'osservanza di specifiche norme di settore, portando al risarcimento per intero a prescindere da quanto già ottenuto dall’INAIL.

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