L’INPS, con la Circolare n. 42/2026, ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per il posticipo del pensionamento, prorogato dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata.
L’incentivo era già riconosciuto, sulla base della normativa previgente, ai lavoratori che avevano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata ordinaria e avevano scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
La misura consente ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive, che decidono di continuare a lavorare pur avendo maturato i requisiti pensionistici, di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali (IVS) a proprio carico. A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro non è più tenuto al versamento della predetta quota a partire dalla prima decorrenza utile per il pensionamento successiva alla scelta effettuata. Dalla stessa data, la quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga.