Ai sensi del n. 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, si applica l'aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas metano, nel limite di 480 metri cubi annui. I metri cubi eccedenti tale soglia richiedono l'applicazione dell'aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%.
Le modalità di determinazione della soglia in argomento sono particolarmente rilevanti nel caso delle forniture di gas metano rivolte ai condomìni.
Secondo l'art. 7 co. 2 lett. cc) del DL 70/2011, l'aliquota IVA del 10% per il gas naturale per combustione per usi civili si applica "con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso".
Nel caso delle forniture a condomìni con impianti centralizzati, l'aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127-bis) della Tabella A parte III è relativa a ciascun contratto di somministrazione, al di là del numero di unità di cui si compone il condominio. Lo si evince anche dalla relazione illustrativa al medesimo DL 70/2011.