Secondo la Cass. 9.5.2026 n. 13508 il credito è non spettante nel caso di utilizzo in compensazione del medesimo nonostante l'assenza di fondi disponibili comunicata dal Centro operativo di Pescara. Per questa ragione, il termine decadenziale per la notifica dell'atto di recupero non può essere quello, di otto anni, dell'art. 27 co. 16 del DL 185/2008, ma quello ordinario.