Gli Autori osservano che il conferimento, da parte di una persona fisica, di una partecipazione in regime di realizzo controllato ex art. 177 del TUIR non genera mai un vantaggio di imposta indebito e ciò resta vero sia che a seguito del conferimento la società conferitaria ceda la partecipazione in pex realizzando una plusvalenza esente da IRES al 95% ex art. 87 del TUIR, sia che mantenga il possesso della partecipazione e incassi nel tempo dividendi esclusi da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR. Pertanto, si ritiene che la sentenza della C.G.T. di I Bergamo 5.2.2026 n. 50/1/26, che avalla un disconoscimento ex art. 10-bis della L. 212/2000 del vantaggio conseguente all'applicazione del regime di realizzo controllato ex art. 177 del TUIR e il recupero a tassazione della plusvalenza che si sarebbe determinata in capo alla persona fisica conferente se l'avesse calcolata al "valore normale" ex art. 9 del TUIR, è infondata in punto di diritto. Resta fermo che, se gli utili corrispondenti alle plusvalenze e/o ai dividendi esenti/esclusi IRES al 95% vengono "trattenuti" dalla società conferitaria al di fuori dell'esercizio di impresa (perché, ad esempio, trattasi di holding "statica" o addirittura di società di "pura cassa"), il differimento sine die del prelievo IRPEF su plusvalenze e dividendi può determinare gli estremi di un vantaggio fiscale indebito.