Con riguardo alle agevolazioni legate al trasferimento della residenza in Italia (il riferimento è al regime degli impatriati e agli incentivi per i docenti e i ricercatori), ove non sia stata inviata apposita comunicazione al datore di lavoro o il beneficio non sia stato fruito in dichiarazione dei redditi occorre valutare se sussistono i presupposti per la presentazione di istanze di rimborso o di eventuali dichiarazioni integrative. La giurisprudenza di merito, nella maggior parte dei casi riguardante il regime dei lavoratori impatriati, ha evidenziato due orientamenti contrapposti:- un primo orientamento ha affermato che, "trattandosi di un regime opzionale", non è possibile fruire dell'agevolazione dei c.d. "impatriati" presentando la dichiarazione dei redditi c.d. "integrativa a favore";- un secondo orientamento ha affermato, invece, che l'accesso al beneficio non sarebbe subordinato a un comportamento attivo del contribuente ma al solo possesso dei requisiti di legge; pertanto, anche in mancanza di un comportamento attivo, il contribuente sarebbe legittimato a rimediare mediante istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. A conferma di questo secondo orientamento sembra porsi, seppur con alcune limitazioni di carattere temporale, anche la Cassazione (ordinanze nn. 34655/2024, 15234/2025, 23526/2025 e 30569/2025).