Con riferimento ai fringe benefit, nel modello REDDITI PF 2026 è stato recepito, al rigo RC17, l'art. 1 co. 390 - 391 della L. 204/2025, che per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, ha previsto che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro o di 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Inoltre, è stato introdotto il nuovo rigo RC18, relativo al regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi delle somme corrisposte in relazione ai fabbricati locati dai dipendenti neoassunti nel 2025 trasferiti ex art. 1 co. 386 - 389 della L. 207/2024