Per il riscontro della qualifica di abitazione principale ai fini dell'IMU, occorre che il possessore vi abbia stabilito, al contempo, la dimora abituale e la residenza anagrafica (art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019). Secondo le indicazioni della C.M. 7.6.2000 n. 118/E, nel caso in cui sussista la qualifica di abitazione principale solo per una porzione dell'anno, per l'applicazione delle relative agevolazioni va adottato il medesimo criterio di riscontro "per mesi" previsto dall'art. 1 co. 761 della L. 160/2019 per il trasferimento di possesso. La qualifica di "abitazione principale”: - spetta anche se una porzione dell'immobile viene locata (cfr. Cass. 2.4.2026 n. 8236 e risposta Min. Economia e Finanze 20.1.2014 n. 12); - dovrebbe competere pure, ad esempio, per l'immobile ad uso promiscuo impiegato anche per l'esercizio della professione del possessore (cfr. la risposta a interpello del Comune di Roma n. 8/2017). Tali chiarimenti hanno rilevanza sull'applicazione dell'art. 8 co. 1 del D.lgs. 23/2011, ove viene disposto che l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. In ogni caso, l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto all'IRPEF può riguardare le sole abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (in quanto assoggettate all'IMU, seppure con agevolazioni), mentre non trova applicazione per le abitazioni principali censite in categorie catastali diverse (escluse dall'IMU), per le quali compete però la deduzione dall'IRPEF ex art. 10 co. 3-bis del TUIR.