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Modalità di imposizione del Trust – Trust trasparente – Individuazione dei beneficiari (Cass. 22.5.2026 n. 15674)

Pubblicato il 04 giugno 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'Autore esamina la pronuncia 22.5.2026 n. 15674 della Corte di Cassazione, in tema di tassazione diretta del trust. Va premesso che, ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR "nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali". Questa disposizione è stata sempre interpretata dall'Amministrazione finanziaria (tra le altre, si vedano le Circolari n. 48/2007 e 34/2022) e dalla giurisprudenza (da ultimo, si veda Cass. 12381/2026) nel senso che, per aversi "beneficiario individuato", fosse necessaria non solo la sua "indicazione nominativa", bensì anche che tale soggetto esprimesse rispetto a quel reddito una capacità contributiva, essendo titolare del diritto di pretendere i redditi ad esso imputati per trasparenza.  Nel caso esaminato da Cass. 15674/2026, stupisce, invece, il fatto che (in un caso in cui i disponenti erano anche co trustee e beneficiari) i redditi vengano loro imputati per trasparenza senza alcuna verifica dell'effettiva "individuazione". Tuttavia, questa affermazione - rileva l'Autore - potrebbe derivare dal fatto che i ricorrenti non avessero sollevato questa questione tra i motivi di ricorso.

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