L'Autore esamina la pronuncia 22.5.2026 n. 15674 della Corte di Cassazione, in tema di tassazione diretta del trust. Va premesso che, ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR "nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali". Questa disposizione è stata sempre interpretata dall'Amministrazione finanziaria (tra le altre, si vedano le Circolari n. 48/2007 e 34/2022) e dalla giurisprudenza (da ultimo, si veda Cass. 12381/2026) nel senso che, per aversi "beneficiario individuato", fosse necessaria non solo la sua "indicazione nominativa", bensì anche che tale soggetto esprimesse rispetto a quel reddito una capacità contributiva, essendo titolare del diritto di pretendere i redditi ad esso imputati per trasparenza. Nel caso esaminato da Cass. 15674/2026, stupisce, invece, il fatto che (in un caso in cui i disponenti erano anche co trustee e beneficiari) i redditi vengano loro imputati per trasparenza senza alcuna verifica dell'effettiva "individuazione". Tuttavia, questa affermazione - rileva l'Autore - potrebbe derivare dal fatto che i ricorrenti non avessero sollevato questa questione tra i motivi di ricorso.