Secondo l'ordinanza Cass. 7.5.2026 n. 13188, se nell'atto di cessione di immobili non è stata fatta richiesta per la determinazione della plusvalenza secondo il valore catastale, gli Uffici hanno pieno titolo a determinare la stessa in base al valore normale dell'immobile, e ciò anche se il prezzo pattuito assume un valore intermedio tra i due importi. Il giudizio si riferisce alle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 114 della L. 296/2006 per lo scioglimento delle società non operative; le medesime conseguenze non si dovrebbero invece produrre nel contesto della cessione agevolata disciplinata dall'art. 1 co. 37 della L. 199/2025, nella quale è prevista un'apposita norma di garanzia per l'Erario: si stabilisce infatti che, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9 del TUIR o, in alternativa, al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno di tali due valori, con ciò implicitamente confermando la legittimità dell'assunzione di un valore intermedio.