Nell'ambito della bozza dello schema di D. Lgs. correttivo Omnibus della riforma fiscale, sarebbero previste modifiche alla disciplina della determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Intervenendo direttamente sull'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, con sostituzione integrale, sarebbe previsto, ferma restando l'attuale regola generale per il calcolo del fringe benefit, che:
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i valori del fringe benefit siano incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
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in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit sarebbe incrementato del 5%.
Il decreto sostituirebbe inoltre la disposizione sulla disciplina transitoria prevista dall'articolo 1 co. 48-bis della L. 207/2024, nel quale sarebbe prevista l'eliminazione del termine del 30.6.2025.