Secondo la sentenza Cass. 3.6.2026 n. 17650:
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per le banche e gli altri soggetti che determinano il valore della produzione netta a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 446/97, i dividendi sono esclusi dall'imponibile IRAP per la parte eccedente il 5%;
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ciò non vale solo per i dividendi che derivano dalla partecipazione in società residenti nell'Unione europea con i requisiti "madre-figlia", ma per tutti i dividendi.
L'esclusione da imposizione dei dividendi di fonte italiana o extraeuropea deve essere accordata per esigenze di tutela:
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dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost. (ragionando diversamente, infatti, una stessa società dovrebbe assoggettare gli utili a un regime diverso a seconda della provenienza, con possibile trattamento dei dividendi italiani meno favorevole rispetto a quello dei dividendi europei);
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delle libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione dei capitali di cui agli artt. 49 e 63 del TFUE, in quanto la localizzazione delle partecipate sarebbe suscettibile di orientare diversamente le scelte di investimento della società.