L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 117/2026, si è espressa in merito alla fruibilità dell'agevolazione prima casa, nonché alla spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 7 della L. 448/98, in relazione alla peculiare fattispecie dell'acquisto di un secondo immobile da adibire ad abitazione principale, entro il termine di due anni dall'alienazione della prima casa preposseduta nello stesso Comune, la quale aveva goduto dei benefici fiscali ex art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 solo parzialmente. Nell'ipotesi sopra descritta, per l'Amministrazione finanziaria non sussiste alcun ostacolo rispetto alla possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione prima casa per il nuovo acquisto, nello stesso Comune, ai sensi del co. 4 bis della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. Ai fini del calcolo del credito d'imposta che maturerà con il futuro acquisito agevolato, occorrerà, però, tenere conto solo dell'imposta effettivamente versata con l'aliquota agevolata per l'acquisto corrispondente alla porzione di immobile acquistato con l'agevolazione e non dell'imposta versata in misura ordinaria per l'acquisto senza agevolazione della porzione corrispondente all'abitazione contigua.