Con la risposta ad interpello 4.6.2026 n. 116, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone a favore dei discendenti o del coniuge del disponente, può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali (confermando così la Cass. 7619/2026), ma solo "a condizione che il «socio nudo proprietario» acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio". Sulla base di tale principio, l'Agenzia nega l'esenzione nel caso di specie, in quanto i patti di famiglia oggetto di interpello prevedono alcune clausole particolari "che, invero, concentrano in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie", mantenendo, in sostanza, in capo al disponente, "le prerogative patrimoniali e amministrative", con la conseguenza di precludere il reale passaggio generazionale al beneficiario, che costituisce elemento imprescindibile per l'esenzione.