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Spese di pubblicità con finalità promozionale da provare - Solo le sponsorizzazioni entro 200.000 euro a enti sportivi dilettantistici sono sempre spese di pubblicità

Pubblicato il 06 giugno 2026 Sole24Ore, Eutekne

Con l’ordinanza n. 17902/2026, la Cassazione si è soffermata sulla nozione di spesa di pubblicità e sulle condizioni che ne legittimano la deducibilità dal reddito d’impresa.
Quanto al primo profilo, i giudici di legittimità affermano che si qualificano come tali gli oneri frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio e/o il prodotto dell’impresa, al fine di stimolare la domanda.
Al riguardo, si ricorda che la disciplina vigente dal 2008 (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) ha definito unicamente le spese di rappresentanza, considerando tali le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Lo stesso DM reca, da un lato, un elenco esemplificativo di oneri qualificabili come spese di rappresentanza e, dall’altro, un elenco di oneri che, invece, non sono qualificabili come tali.
Pertanto, al fine dell’individuazione delle spese di pubblicità, occorre continuare a rifarsi ai criteri elaborati nel corso degli anni dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, “riletti” alla luce della riportata nozione di spesa di rappresentanza.
In tale ottica, i giudici di legittimità si allineano al contenuto della circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009
n. 34 (§ 3.1), riprendendo in toto la definizione di spesa di pubblicità fornita dal documento di prassi.
La parte più interessante della pronuncia attiene però ai requisiti necessari ai fini della qualificazione dell’onere come pubblicità piuttosto che come erogazione liberale. In particolare, secondo la Cassazione, l’impresa che intende dedurre i costi di pubblicità deve dimostrare, con idonea documentazione:
  • le ragioni della spesa effettuata;
  • il suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l’obiettivo perseguito e il ritorno commerciale atteso.
A tal fine, non è sufficiente la mera esibizione di un contratto, se dallo stesso non sono evincibili:
  • le modalità di esecuzione della prestazione e i relati-vi termini temporali;
  • l’esatta quantificazione dell’importo pattuito.
Infine, la Suprema Corte ribadisce che anche i costi di pubblicità devono essere inerenti all’attività d’impresa: il contribuente è quindi tenuto a provare e documentare i fatti costitutivi del costo e la sua concreta destina-zione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività imprenditoriale svolta.
Solo i corrispettivi spettanti, tra gli altri, agli enti sportivi dilettantistici sono sempre, a determinate condizioni, spese di pubblicità.
In particolare, l’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 36/2021 stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favo-re di determinati soggetti (società, associazioni sporti-ve dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e associazioni sportive scolastiche, associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva), di importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR.
Come ribadito dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 26368/2023) e dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 21/2003, § 8), tale disposizione introduce, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura dei suddetti oneri, che vengono considerati, nel limite dell’importo di 200.000 euro e ferma restando la destinazione ai predetti soggetti, comunque spese di pubblicità. L’eccedenza è invece deducibile in base alle regole generali in materia di reddito d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate n. 57/2010).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 29217/2024), inoltre, in presenza dei requisiti di legge ed entro il suddetto ammontare, si devono ritenere altresì integrate, ex se, sia l’inerenza, sia la congruità dell’onere.

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