Il D.lgs. correttivo Omnibus, stando alle bozze disponibili, modificherebbe l'art. 162-bis del TUIR, al fine di prevedere uno specifico test di prevalenza per i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria. Perché un soggetto sia compreso in tale sottogruppo sarebbe necessario che lo svolgimento delle attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53 avvenga in modo esclusivo o prevalente; il carattere esclusivo o prevalente si considererebbe sussistente se, in base al bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, i ricavi e proventi derivanti da tali attività fossero superiori al 50% dei ricavi e proventi complessivi. Diversamente dalle società di partecipazione, quindi, il test non verrebbe svolto sulla base dei valori dell'attivo patrimoniale, ma su quelli del Conto economico.