Con riferimento al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, ha la facoltà, ma non l'obbligo, di richiedere al MIMIT di esprimere il proprio parere.
Pertanto, precisa la Cass. 5.6.2026 n. 18155, non è viziato l'atto di recupero che non contenga il parere del Ministero previsto dall'art. 8 del DM 27.5.2015.